Accesso Civico

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione dei atti da parte dell'amministrazione pubblica.

Cos'è

L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione, un dato o un documento che essa era obbligata a rendere noto sul proprio sito internet. L’istanza è gratuita e non va motivata.

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle Istituzioni scolastiche ed educative, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del suddetto Decreto legislativo.

 Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per e documentato per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o documenti che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

 La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica che detiene il dato o il documento oggetto della richiesta.

La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Istituzione scolastica:  foic81400x@istruzione.it.

La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato (modulo-accesso generalizzato).doc

Il Procedimento

Il Dirigente scolastico dell’Istituzione Comprensivo Modigliana, ricevuta la richiesta, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente scolastico provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente scolastico decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 I Responsabili

Il Responsabile dell’accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97,è il Dirigente Scolastici dell’Istituzione scolastica che detiene i dati/documenti oggetto della richiesta.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte del predetto Dirigente scolastico, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Come si accede al servizio

Per accedere al servizio è possibile collegarsi al link di seguito indicato Servizio Online

Link Clicca qui

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Istituto Comprensivo "Modigliana - Silvestro Lega"

Cosa serve

La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita ad uno degli indirizzi di posta elettronica FOIA del Dipartimento: foia.dfp@governo.it e, solo per invii da casella PEC, foia.dfp@pec.governo.it.

Invio con posta ordinaria > Il modulo debitamente compilato potrà essere trasmesso all'indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA.

Tempi e scadenze

Il servizio non prevede scadenze.

Contatti

Tel:  0546941024 / 0546949189

Email:  Foic81400x@istruzione.it

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare la segreteria.

A cosa serve

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Descrizione breve

L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione.

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